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Ricostruzione della carriera sotto il profilo economico e previdenziale; decorrenza economica e giuridica dell’arruolamento

Il TAR per la Toscana – Firenze, con sentenza n. 551 pubblicata il 14 maggio 2024 ha accolto il ricorso del dipendente difeso dall’avvocato Tommaso De Fusco volto ad ottenere la ricostruzione della carriera ai fini economici e previdenziali conseguente al ritardato arruolamento del Corpo della –omissis-.

Il ricorrente era stato illegittimamente espulso dal Corso di formazione e veniva riammesso in servizio a seguito dell’accoglimento del ricorso giurisdizionale, senza però ricevere il riconoscimento della decorrenza economica dal giorno della illegittima espulsione.

Il TAR per la Toscana, nell’accogliere il ricorso, ha richiamato la giurisprudenza consolidatasi in seguito all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 10 dicembre 1991, n. 10), che ha spiegato che all’illegittima sospensione o interruzione di un rapporto di impiego già in essere consegue, in favore del pubblico dipendente, il diritto alla restitutio in integrum, vale a dire al pagamento di tutti gli emolumenti che gli sarebbero stati erogati laddove il rapporto si fosse regolarmente svolto. Ciò diversamente da quanto accade nella ipotesi di illegittima mancata o tardiva costituzione del rapporto di lavoro.    

La sentenza è pubblicata sul sito web Istituzionale della Giustizia Amministrativa.

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