Riconoscimento Infermità da Causa di Servizio
Sommario:
EQUO INDENNIZZO
Per Equo Indennizzo si intende un istituto di sicurezza sociale posto dall’ordinamento a tutela dell’inabilità dell’individuo conseguente all’inverarsi del rischio professionale.
Il riconoscimento dell’equo indennizzo presuppone che l’infermità abbia avuto causa o concausa efficiente nel servizio prestato dal pubblico dipendente.
La richiesta di equo indennizzo può afferire la morte o una infermità fisica o psichica, ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A o B annesse al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. Nel caso in cui l’infermità non sia prevista in dette tabelle, l’indennizzo ha luogo solo nel caso in cui possa ritenersi equivalente ad una di quelle previste nelle tabelle stesse. Quando l’infermità non comporti la totale inabilità al servizio, spetta un’indennità una tantum.
La procedura è suddivisa in due fasi: la prima per il riconoscimento dell’infermità da causa di servizio, e la seconda diretta alla concessione dell’equo indennizzo.
E’ di fondamentale importanza che l’interessato, fin dall’istanza, descriva accuratamente le condizioni lavorative che hanno dato luogo al’infermità, atteso che la procedura è finalizzata ad accertare se le infermità denunciate siano dipendenti da causa di servizio.
Eseguiti gli accertamenti medici che afferiscono al riscontro della infermità ed alla sua ascrivibilità ad una delle tabelle, la parola passa al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che esprime un giudizio medico legale sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
Successivamente, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (Ministero dell’Economia e delle Finanze), esprime il parere sulla dipendenza della infermità da causa di servizio. Il procedimento si conclude con un Decreto Ministeriale (reso dall’Amministrazione di appartenenza) che accoglie o respinge l’istanza finalizzata al riconoscimento della causa di servizio e pertanto alla concessione dell’equo indennizzo.
RICORSO AL TAR
Il pubblico dipendente soggetto alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, può proporre ricorso contro il Decreto Ministeriale e contro gli atti presupposti avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notifica del Decreto Ministeriale, cui viene allegata copia del parere del Comitato per le Cause di Servizio.
Poiché generalmente il Decreto Ministeriale recepisce le conclusioni del Parere del Comitato per le Cause di Servizio, la controversia amministrativa avrà quale principale oggetto la contestazione di tale parere che si fonda su di un giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio.
Tale giudizio, a sua volta, è basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza valutati discrezionalmente, ma con discrezionalità tecnica; pertanto ne è ammesso il sindacato di legittimità nei casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale, ovvero siano violati i normali canoni di attendibilità in relazione alla scienza medica.
MAGGIORI INFORMAZIONI
Gli interessati a proporre ricorso possono contattare lo studio legale Avv. Tommaso De Fusco per le brevi vie telefoniche, oppure inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica info@avvocatodefusco.it.