Legge 104/92, art. 33 comma 5 – trasferimento presso la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere
Il TAR Puglia-Lecce, con sentenza n. 757 pubblicata il 7 giugno 2024 ha accolto il ricorso del dipendente difeso dall’avv. Tommaso De Fusco, arruolato nella Polizia di Stato, a cui era stato negato il trasferimento previsto dell’art. 33 comma 5 della L. 104/1992 per poter assistere il parente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della stessa legge n. 104/92.
Il TAR per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, dopo aver premesso che il trasferimento ex art. 33, comma 5, L. n.104/1992 coinvolge interessi legittimi e, pertanto, implica un complessivo bilanciamento fra l’interesse del privato e gli interessi pubblici nell’esercizio del potere discrezionale da parte dell’amministrazione, ha ricordato che la misura è prevista a vantaggio e nell’interesse esclusivo del disabile, non dell’amministrazione o del richiedente; il movimento, dunque, ha natura strumentale ed è intimamente connesso con la persona dell’assistito, consentendo al familiare lavoratore la scelta di una sede di lavoro compatibile con le esigenze di costante assistenza di una persona disabile (in tal senso già Cons. Stato,Sez. IV, 9 ottobre 2017, n. 4671).
Pertanto, nell’ambito del bilanciamento degli interessi, l’Amministrazione ha il dovere di svolgere un’accurata ponderazione delle esigenze funzionali, che devono risultare da una congrua motivazione, in mancanza della quale il provvedimento è illegittimo. Nell’ambito di tale ponderazione vengono in particolare rilievo: la fungibilità delle mansioni del dipendente e le esigenze di servizio (che devono essere specificamente riferite alla situazione organizzativa della sede di appartenenza) .
Di grande interesse, poi, è la valutazione della presenza di altri familiari in loco che possano assistere il disabile. A tale riguardo il TAR ha evidenziato che il diritto al trasferimento è riconosciuto a favore dello stesso soggetto che usufruisce dei permessi retribuiti per assistenza al disabile in condizione di handicap grave (trattasi dei permessi di cui all’art. 33 comma 3 della L. 104/92).
La sentenza è pubblicata sul sito web Istituzionale della Giustizia Amministrativa.