Art. 42 bis d.lgs. 151/2001 assegnazione temporanea del genitore con figli fino a tre anni di età.
Il TAR del Lazio-Roma, con sentenza n. 17708 pubblicata il 27 novembre 2023 ha accolto il ricorso del dipendente difeso dall’avv. Tommaso De Fusco a cui era stata negata l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001.
La sentenza è di particolare interesse in quanto riguarda l’applicazione dell’art. 42 bis alle Forze di Polizia, per le quali vi è stata una modifica nell’applicazione della norma disposta con l’introduzione del comma 31 bis all’art. 45 del d.lgs. n. 95/2017. In sintesi, per gli appartenenti alle Forze di Polizia, il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.
Tuttavia, ha spiegato il TAR del Lazio, la motivazione del diniego deve riprodurre le specificità del caso concreto, consentendo di cogliere le sfumature della dimensione fattuale confluita nell’istruttoria procedimentale, in modo da palesare la corrispondenza biunivoca tra la decisione e l’istanza ricevuta; pertanto sono illegittime motivazioni stereotipate adattabili ad una pluralità di casi, che andrebbero a snaturare l’essenza del provvedimento reso nell’ambito di un procedimento che è connotato da specifici elementi soggettivi posti a base della domanda.
La sentenza è pubblicata sul sito web Istituzionale della Giustizia Amministrativa.