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Concorso Allievi Agenti della Polizia di Stato: accolto il ricorso del candidato escluso alla valutazione psicologica.

Concorso per Allievi Agenti della Polizia di Stato:  

disposta prima la verificazione e poi l’accoglimento totale del ricorso.

Il ricorrente assistito dall’avv. Tommaso De Fusco proponeva ricorso al TAR del Lazio contro l’esclusione dal concorso per Allievo Agente della Polizia di Stato, per carenza dei requisiti di cui al d.m. 30 giugno 2003 n. 198, art. 3, comma 2, in riferimento alla tabella 1, punto 8, lettera b”. 

Il giudizio di non idoneità era anche in contrasto con le precedenti esperienze di vita e professionali come VFP1.

In sede cautelare, il TAR ha disposto una “verificazione” al fine di accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno della causa di inidoneità. La verificazione dava esito positivo ed il TAR accoglieva la domanda cautelare ai fini dell’ammissione del ricorrente alle successive fasi concorsuali.   Il ricorrente risultava poi idoneo anche agli accertamenti attitudinali ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 3624 pubblicata il 3 febbraio 2024 ha accolto il ricorso motivando, tra l’altro, che una patologia con caratteristiche ben definite e suscettibile di un riscontro oggettivo, può formare oggetto di accertamento tecnico mediante “verificazione” ai sensi degli articoli 19 e 66 del codice del Processo Amministrativo, ammessa dalla giurisprudenza prevalente (anche del Consiglio di Stato) per integrare le evidenze già offerte dalle risultanze documentali.

Il provvedimento è pubblicato sul sito web Istituzionale della Giustizia Amministrativa.

 

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